Prevenzione incendi, in vigore le nuove norme tecniche per gli alberghi

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prevenzione incendi alberghi

Entra in vigore il 22 settembre 2016 la regola tecnica verticale – approvata con il decreto 9 agosto 2016 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.196 del 23-8-2016 – recante norme tecniche di prevenzione incendi nelle strutture turistico-alberghiere.

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.

Nell’allegato al provvedimento (prevenzione incendi alberghi) sono definiti:

  • lo scopo e il campo di applicazione: attività ricettive turistico – alberghiere con oltre 25 posti letto;
  • la classificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere ai fini dell’applicazione della regola: in base ai posti letto, alla quote dei piani, alle aree di attività;
  • i profili di rischio;
  • la strategia antincendio (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rivelazione e allarme);
  • tipologia dei vani ascensori.

Di seguito un estratto del D.M. 9 agosto 2016:

Decreto del ministero dell’Interno 9 agosto 2016

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (16A06144)

in Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2016, n. 196

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003, recante «Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attivita’ ricettive turistico – alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 170 del 24 luglio 2015, recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attivita’ ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto  legislativo 8 marzo 2006, n. 139»;

Ritenuto di dover definire, nell’ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione;

Decreta: D.M. 9 agosto 2016

Allegato

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