Prevenzione incendi: Testo coordinato del DM 08 novembre 2019

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Testo coordinato del DM 08 novembre 2019

AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2020

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.

  • Ministero dell’Interno
  • Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile
  • Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

Art. 1

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:

  • a)  climatizzazione di edifici e ambienti;
  • b)  produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
  • c)  cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
  • d)  lavaggiobiancheriaesterilizzazione;
  • e)  cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

2. Il presente decreto non si applica a:

  • a)  impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
  • b)  impianti di incenerimento;
  • c)  impianti costituiti da stufe catalitiche;
  • d)  impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.

3. Più apparecchi alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del presente decreto.

All’interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria. Gli impianti del gas a cui tali apparecchi sono collegati devono essere comunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti ad essi applicabili o di specifiche tecniche ad esse equivalenti.

4. Più apparecchi installati all’aperto non costituiscono un unico impianto.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Per gli impianti esistenti si applicano le specifiche disposizioni indicate nell’art. 5 e nell’allegato 1 di cui all’art. 3.

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